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Promemoria: Principali documenti per il trasporto merci PDF Stampa E-mail
Scritto da Lorenzo Bargellini   
Mercoledì 23 Dicembre 2009 10:19

Verificando il riscontro positivo rispetto alla comunicazione nell'Informa Imprese del mese scorso della pubblicazione di un breve riassunto della documentazione che deve essere in possesso dei conducenti dei veicoli immatricolati conto terzi, riteniamo utile ricordare l'insieme dei documenti che debbono accompagnare i veicoli nell'espletamento delle attività di trasporto merci.

In particolare, il Codice della Strada prevede limitazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci che può essere:
- in conto proprio
- per conto terzi

Documenti per il trasporto di merci in conto proprio

Per il trasporto delle merci in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva superiore a 60 q.li sono necessari:
- licenza per il trasporto merci in conto proprio rilasciata dall'amministrazione provinciale (o dall'ufficio a ciò delegato nelle regioni a statuto speciale);
- documento con indicazione delle cose o classi di cose trasportate, previste nella licenza o documento per trasporto occasionale di merci non previste in licenza;
- specifica documentazione in relazione alla tipologia di particolari merci;
- documentazione atta a dimostrare che il conducente è dipendente o collaboratore familiare del titolare della licenza.

La licenza e gli altri documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo ed esibiti, unitamente a tutti i documenti di circolazione, a richiesta degli operatori che svolgono servizio di polizia stradale.
Per il trasporto delle merci in conto proprio con veicoli aventi massa complessiva fino a 60 q.li non necessita né la licenza né il documento con indicazione delle cose o classi di cose trasportate in quanto il trasporto è esente dalla disciplina specifica.

 Documenti per il trasporto di merci per conto terzi

Il trasporto delle merci per conto terzi, per il cui esercizio è necessario essere iscritti all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi deve essere documentato mediante:
- espressa indicazione sulla carta di circolazione che il veicolo è adibito ad uso di terzi,
- specifica documentazione in relazione alla tipologia di particolari merci;
- scheda di trasporto emessa dal committente il trasporto;
- documento di conducente atto a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso l'impresa di trasporto, nel trasporto nazionale, o attestato di conducente, nei trasporti internazionali, limitatamente ai conducenti extracomunitari.

Documenti per il trasporto di determinate merci

Per il trasporto di alcune merci, sia in conto proprio sia per conto terzi, è prevista l'emissione di specifici documenti che devono essere a bordo del veicolo che le trasporta per ragioni di:
- tutela della salute dei consumatori (merci destinate all'alimentazione),
- tutela ambientale (prodotti pericolosi, rifiuti, ecc.),
- natura intrinseca delle merci trasportate (armi, esplosivi, radioattivi),
- natura fiscale (prodotti e merci soggette a monopolio).

Di seguito viene riportata una elencazione di materie o prodotti che, anche nel trasporto nazionale, devono essere accompagnati da particolare documentazione:
- rifiuti: formulario di identificazione; emesso, prima dell'inizio del trasporto, a cura del produttore dei rifiuti, oppure detentore, oppure trasportatore del rifiuto contenente: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento; nome ed indirizzo del destinatario;
- merci pericolose: - istruzioni scritte o trem card: scheda tecnica predisposta dallo speditore, contenente le consegne e le precauzioni da adottare in caso di incidente o di perdita accidentale del carico;
- documento di trasporto: deve contenere per ciascuna sostanza, materia od articolo ammessi al trasporto, informazioni leggibili relative a: numero di identificazione ONU assegnato alla materia, nella forma "UN xxxx"; nome proprio di spedizione, ossia la denominazione ufficiale come riportata nella tabella nominativa ADR; altre informazioni in relazione alla materia trasportata;
- prodotti soggetti al regime delle accise o sottoposti al regime di vigilanza fiscale: bolla di accompagnamento;
- prodotti destinati all'alimentazione umana in generale;
- animali vivi;
- piante e sementi.

Trasporto di prodotti soggetti ad accisa e vigilanza fiscale

È stato mantenuto l'obbligo dell'emissione della bolla di accompagnamento per la circolazione dei seguenti prodotti:
- tabacchi;
- fiammiferi;
- prodotti sottoposti al regime delle accise;
- prodotti sottoposti ad imposta di consumo;
- prodotti sottoposti al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21 (oli minerali), 27 (alcool e bevande alcoliche) e 62 (oli lubrificanti e bitumi di petrolio) del Testo unico delle accise.

Trasporto di sostanze alimentari

Il trasporto di sostanze alimentari è soggetto a specifica disciplina igienico-sanitaria, che prevede tra l'altro che:
- il trasporto deve avvenire con mezzi igienicamente idonei, in grado di assicurare adeguata protezione ai prodotti, tenuti in condizioni di pulizia tale da garantire assenza di insudiciamento o contaminazione ed aventi specifici requisiti costruttivi;
- qualora nel corso dei controlli si rilevi che le sostanze non rispondono ai requisiti di legge o di norme regolamentari speciali, o vi siano ragionevoli sospetti di pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria può disporne il sequestro.

Per certi prodotti il trasporto deve avvenire in condizioni termiche controllate. Specifiche normative, previste da leggi o decreti appositi, generalmente in attuazione di direttive UE, possono stabilire prescrizioni integrative o specifiche per particolari sostanze alimentari, sia per quanto riguarda le modalità che la documentazione del trasporto.

Per i trasporti mediante:
- cisterne e altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti;
- veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e di prodotti della pesca freschi e congelati; era necessaria l'autorizzazione sanitaria attualmente sostituita dalla registrazione che si realizza mediante DIA (dichiarazione inizio attività).
A seconda delle regioni e delle sostanze trasportate, la DIA può essere:
- semplice (con possibilità di inizio immediato dell'attività) 
- differita (efficace dal 45° giorno dalla presentazione).
Nel trasporto di alimenti valgono entrambe a seconda dei casi: ad es. per il trasporto di alimenti non confezionati e a temperatura controllata occorre sempre la DIA differita, mentre per quello di alimenti confezionati anche se a temperatura controllata è sufficiente la DIA semplice. L'avvenuta registrazione è provata da copia timbrata della DIA o da copia dell'esito di verifica ASL, da portare a bordo del veicolo, con l'indicazione di targa, data di decorrenza, tipologia di sostanze trasportabili, ecc.

Per alcuni prodotti, oltre al rispetto della disciplina igienico-sanitaria è richiesta l'osservanza di disposizioni fiscali da comprovare attraverso specifica documentazione di trasporto. La mancanza o irregolarità di questi documenti configura una serie di illeciti il cui accertamento è di competenza della polizia tributaria. Per il trasporto di alcune sostanze può essere prevista una specifica dichiarazione di scorta.
Per alcune sostanze (carne, latte, prodotti della pesca, ecc.) erano stabiliti particolari criteri che ne regolavano il trasporto attraverso specifici decreti, molti dei quali, tuttavia, sono stati abrogati con l'emanazione del DLG n. 193/2007, sicché il trasporto di questi prodotti rientra ora nella disciplina generale del trasporto di sostanze alimentari, sia pure con qualche precisazione:
- Trasporto latte Con l'abrogazione del DLG n. 54/1997 vale il riferimento al DM 7.1.1984 secondo cui il latte e suoi trasformati (latte concentrato, aromatizzato, fermentato, crema di latte, ecc.), trasportati in cisterna o contenitori asportabili e intercambiabili, devono essere accompagnati durante il trasporto da una dichiarazione di scorta, o documento equipollente, riportante i dati identificativi di venditore (o spedizioniere) e destinatario, tipo e quantità di prodotto trasportato e attestazione di conformità alle norme in vigore;
- Trasporto sfarinati Il trasporto di sfarinati sfusi deve avvenire:  in cisterna con sigilli integri e con gli appositi cartellini identificativi dell'impresa molitrice o col prescritto documento di scorta recante il tipo di macinato, i dati identificativi dell'impresa molitrice e la data di macinazione;
- Trasporto carne e prodotti ittici. Si possono considerare ancora valide le prescrizioni di cui all'art. 49 DPR n. 327/1980, secondo cui:
-  il veicolo deve essere chiuso ermeticamente;
- carcasse (mezzene, quarti), non confezionate né provviste di imballaggio, non si possono accatastare sul pavimento, ma vanno trasportate con dispositivi di sospensione;
- nel veicolo non possono essere trasportati anche animali vivi;
- se la carne non è confezionata in appositi contenitori, non possono essere trasportate altre merci;
- l'acqua di fusione del ghiaccio, per i prodotti della pesca, non deve ristagnare sul pavimento.

Carni fresche refrigerate (o congelate) devono avere la prescritta bollatura sanitaria. Il bollo sanitario ha forma ovale inscritta in un rettangolo di 6,5 x 4,5 e riporta (per esteso o in sigla) il nome del paese in cui è situato lo stabilimento, il numero di riconoscimento del macello, con la sigla CE (o equivalente) se è all'interno dell'UE, e può comprendere anche il nome del veterinario. Il bollo è applicato dal veterinario alle carcasse (mezze carcasse, tagli, ecc.) di ungulati domestici, mammiferi di selvaggina d'allevamento diversa dai lagomorfi (es. conigli), o selvaggina in libertà di grosse dimensioni.
Un bollo speciale è applicato nelle macellazioni di emergenza fuori del macello;

Trasporto di altri prodotti alimentari

Per i prodotti di origine animale per i quali il regolamento non prevede l'apposizione del bollo sanitario è richiesto il marchio di identificazione. La marchiatura non è richiesta per le uova a cui si applica il regolamento (CE) n. 1907/90.
Per prodotti liquidi, granulari o in polvere, o per prodotti della pesca, trasportati sfusi il marchio non è necessario se muniti di documenti di accompagnamento contenenti le dovute informazioni.

Trasporto di piante e sementi

 Documenti particolari, infine, sono previsti per il trasporto di piante da rimboschimento, piante in genere, sementi.

Per maggiori informazioni: CNA Pisa - 050.876111 – Maurizio Bandecchi - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento Mercoledì 23 Dicembre 2009 10:42
 
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